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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001

Titolo VII
ENTI ED AZIENDE REGIONALI, SPESE DEGLI ENTI LOCALI
Art. 69
Bilanci e rendiconti degli Enti dipendenti dalla Regione
1. I bilanci di previsione annuali, le relative variazioni nonché i rendiconti degli Enti, aziende, organismi ed istituti, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto e dalle leggi regionali.
2. I bilanci annuali di previsione sono trasmessi alla Giunta regionale prima della presentazione al Consiglio regionale del bilancio della Regione per essere allegati al bilancio medesimo.
3. I rendiconti dei soggetti indicati al comma 1 sono pubblicati in forma riassuntiva nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. I rendiconti dei soggetti indicati al comma 1 sono riclassificati per il consolidamento della spesa pubblica, anche in relazione alle normative statali in materia.
Art. 70
Dimostrazione delle spese degli Enti locali per le funzioni conferite dalla Regione
1. Le leggi regionali che prevedono il conferimento di funzioni agli Enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione, anche ai fini del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati dalla Regione per l'attività svolta nell'esercizio dei conferimenti.
2. I fondi trasferiti agli Enti locali per funzioni conferite devono trovare correlata indicazione nell'ambito del bilancio dell'Ente locale, in termini di risorse e di interventi previsti dalla legislazione vigente in materia per gli Enti medesimi.

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