Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 03/08/2022 | ||
2. | 28/12/2021 | ||
3. | 20/05/2021 | ||
4. | 01/08/2019 | ||
5. | 22/10/2018 | ||
6. | 27/07/2018 | ||
7. | 27/12/2017 | ||
8. | 01/08/2017 | ||
9. | 23/12/2016 | ||
10. | 21/10/2015 | ||
11. | 18/07/2014 | ||
12. | 25/07/2013 | ||
13. | 13/12/2011 | ||
14. | 23/12/2010 | ||
15. | 19/12/2008 | ||
16. | 30/06/2008 | ||
17. | 21/12/2007 | ||
18. | 28/07/2006 | ||
19. | 27/07/2005 | ||
20. | 28/07/2004 | ||
21. | 01/02/2002 | ||
22. | 06/10/1998 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/12/2006
LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge riordina e razionalizza la normativa regionale in materia di personale e organizzazione della Regione Emilia-Romagna e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, in attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
2. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 .
3. I rapporti tra fonti del diritto e disposizioni dei contratti collettivi nazionali sono regolamentati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 .
Art. 2
Ruoli organici del Consiglio e della Giunta
1. Il personale, in attuazione dello Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali disposti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 , è distinto nei due ruoli organici del Consiglio e della Giunta regionali.
2. Tutte le competenze in materia di personale, di organizzazione e di collaborazione professionale che la legge attribuisce alla Giunta spettano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto riguarda la relativa struttura.
Note del Redattore:
(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)