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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 dell' 1 agosto 2002

Art. 28
1.
Al comma 3 dell'art. 3 della L.R. 19 aprile 1995, n. 45 recante " Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile " , dopo la lettera c) è inserita la seguente:
"d) la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature, la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture di protezione civile. ".
2.
Fra l'art. 16 e l'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 45 è inserito il seguente articolo:
" Art. 16 bis
Strutture di protezione civile
1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla presente legge e al fine di realizzare un efficace sistema regionale di protezione civile può disporre la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature e per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture di protezione civile a favore degli enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività del sistema regionale di protezione civile.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce modalità e criteri per la concessione dei contributi di cui comma 1. " .

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