Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 29

NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 5 novembre 2002

Art. 2
Attività regionale
1. È di competenza della Regione:
a) definire il programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare;
b) coordinare le attività realizzate dalle Province e fornire supporti di dimensione regionale, necessari per il loro efficace svolgimento;
c) favorire l'accesso alle informazioni in materia di produzioni e consumi alimentari da parte dei cittadini e delle loro forme associative, anche attraverso appropriate iniziative di comunicazione, ricercando la collaborazione con le Associazioni dei consumatori accreditate;
d) promuovere percorsi di educazione alimentare in ambito scolastico o nelle aziende agricolo-alimentari aderenti ai programmi della Regione, intesi a sviluppare in modo coordinato attività didattiche, formative ed informative;
e) promuovere, anche in collaborazione con le Università ed Istituti specializzati, percorsi formativi e di aggiornamento professionale rivolti ai soggetti operanti nel campo della ristorazione, dell'alimentazione e dell'educazione alimentare.

Espandi Indice