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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE

Art. 7

(sostituiti commi 1 e 4, modificati commi 1 e 2 da art. 5 L.R. 29 dicembre 2015 n. 25)

Vigilanza
1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione), le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono esercitate dalla Regione e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze.
2. In casi di particolare gravità o di recidiva nelle violazioni la Regione... o i Comuni competenti, possono sospendere la concessione, per un periodo da uno a sei mesi, o dichiararne la decadenza.
3. La Regione... o i Comuni, secondo la rispettiva competenza, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti previsti dagli artt. 54 e 55 del Codice della Navigazione.
4. La Regione o i Comuni competenti esercitano le funzioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna).

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