LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Vedi articolo 43 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20,
articoli 5, 14, 20, 27, 30, 31, 34 e 41 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24,
articoli 3, 34, 35, 36, che modifica la L.R. n. 35 del 1984, e 37 della L.R. 25 novembre 2002 n. 31 e
articoli 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 12, 16, 16 bis, 24, 25 e 27 e capo II del titolo II della L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 4 giugno 2003
Art. 21
Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 37 del 2002
1.
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 37 del 2002, le parole da:
" In caso "
a: " funzioni conferite "
, sono sostituite dalle seguenti: " Per le opere pubbliche regionali, in caso di persistente inerzia del Comune o del soggetto attuatore nel compimento degli atti del procedimento espropriativo ad esso spettanti ai sensi degli articoli 6 e 6bis, " .