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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

(Legge di pura modifica.

Vedi articolo 43 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20,

articoli 5, 14, 20, 27, 30, 31, 34 e 41 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24,

articoli 3, 34, 35, 36, che modifica la L.R. n. 35 del 1984, e 37 della L.R. 25 novembre 2002 n. 31 e

articoli 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 12, 16, 16 bis, 24, 25 e 27 e capo II del titolo II della L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 4 giugno 2003

Art. 4
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. La presente legge si applica altresì agli alloggi acquisiti dalle ACER dopo l'entrata in vigore della stessa legge, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 Sito esterno (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell'articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001). Qualora i medesimi alloggi siano sottoposti ai programmi di recupero o riqualificazione previsti dal comma 5-bis, gli stessi sono trasferiti in proprietà ai Comuni a norma dell'articolo 49 entro il termine di conclusione dei piani finanziari, per essere destinati all'erp. " .
2.
Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001, è inserito il seguente comma:
"5-bis. Per gli alloggi di erp che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano stati sottratti all'assegnazione ai sensi del comma 5 e per gli alloggi che all'atto dell'acquisizione da parte dell'ACER, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 449 del 1997 Sito esterno e dell'articolo 46 della legge n. 338 del 2000 Sito esterno, non risultino idonei all'assegnazione, i programmi di recupero o riqualificazione possono essere attuati con piani finanziari che prevedano anche il ricorso al credito privato. Ciascun programma garantisce comunque l'incremento del patrimonio di erp. Gli alloggi interessati possono essere esclusi dalla normativa di erp per il periodo di attuazione del piano finanziario e destinati alla locazione a un canone determinato in base ai costi di investimento e di gestione dell'intervento, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 12, comma 6. Per l'attuazione di tali programmi il Comune può ricorrere agli operatori previsti dall'articolo 14, previa stipula di apposita convenzione, predisposta sentite le organizzazioni sindacali, che definisce il piano finanziario ed i canoni. Al termine del programma gli alloggi sono destinati all'erp. ".

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