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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 94 del 30 giugno 2003

Sezione IV
Formazione professionale
Art. 28
Finalità
1. La formazione professionale è il servizio pubblico che predispone e attua sul territorio regionale un'offerta diversificata di opportunità formative professionalizzanti, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale. Tale servizio è ispirato ai criteri dell'occupabilità, intesa come concreta possibilità di inserimento lavorativo in esito alla formazione; dell'adattabilità, intesa come capacità delle imprese e dei lavoratori di adeguarsi a nuovi processi produttivi o a nuove attività lavorative; dell'imprenditorialità, intesa come capacità di attivazione e gestione autonoma di iniziative imprenditoriali.
2. La Regione e le Province, in collaborazione con le parti sociali, sostengono la formazione professionale quale elemento determinante dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio.
Art. 29
Tipologie
1. Le attività di formazione professionale si articolano nelle seguenti tipologie:
a) formazione iniziale, rivolta ai giovani per l'assolvimento dell'obbligo formativo; essa consiste in percorsi a valenza orientativa e professionalizzante che si concludono, di norma, con una qualifica utile per l'inserimento nel mercato del lavoro;
b) formazione iniziale per adulti, volta a favorire l'acquisizione di competenze di natura professionalizzante utili per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
c) formazione superiore, rivolta a coloro che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore; essa consiste in percorsi volti a fornire o ad arricchire competenze di natura professionalizzante che si concludono, di norma, con qualifiche di livello superiore rispetto alla formazione iniziale;
d) formazione continua, rivolta alle persone occupate con qualsiasi forma contrattuale ed anche in forma autonoma, per l'adeguamento delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi, nonché per favorire l'adattabilità del lavoratore;
e) formazione permanente, rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, per l'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali.
Art. 30
Accesso alla formazione professionale iniziale
1. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale definiti a livello nazionale, la Regione stabilisce i requisiti e l'età di accesso, anche differenziati, alla formazione professionale iniziale in relazione ai diversi profili formativi ed alle corrispondenti figure professionali.
2. Al fine di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano validità nazionale, se rispondenti ai livelli essenziali di cui al comma 1, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla formazione professionale iniziale frequentando, almeno per un anno, il biennio integrato di cui all'articolo 27 della presente legge.
3. Al fine di favorire il potenziamento dell'offerta formativa e di evitare fenomeni di dispersione la Regione e le Province finanziano prioritariamente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, percorsi di formazione professionale iniziale che si realizzano attraverso il biennio integrato e quelli che si realizzano in continuità con lo stesso.
Art. 31
Programmazione
1. La programmazione regionale risponde alle esigenze dell'innovazione ed ai fabbisogni professionali del territorio, la cui ricognizione è svolta anche da enti bilaterali.
2. La funzione di programmazione spetta alla Regione e alle Province ai sensi degli articoli 44 e 45.
3. La Regione orienta la propria programmazione verso la promozione di figure professionali innovative a sostegno dei processi di sviluppo, nonché verso la qualificazione di figure professionali esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione.
4. La Regione promuove il raccordo con i soggetti che, ai sensi della vigente legislazione gestiscono interventi di formazione continua, ed in particolare con i soggetti paritetici gestori dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001).
Art. 32
Standard formativi e certificazioni
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44, comma 2, approva:
a) gli standard formativi e organizzativi per le diverse tipologie della formazione professionale;
b) i profili formativi;
c) le qualifiche professionali;
d) i criteri, le modalità e le procedure per il riconoscimento, la certificazione e la registrazione delle competenze e per l'inserimento delle certificazioni nel repertorio di cui all'articolo 5;
e) i criteri e le modalità per la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle qualifiche e delle certificazioni di competenze;
f) i criteri e le modalità per l'autorizzazione ed il rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 34;
g) i criteri per la gestione del finanziamento delle attività.
Art. 33
Accreditamento
1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici. Detti organismi devono avere quale attività prevalente la formazione professionale.
2. L'accreditamento regionale costituisce il riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per realizzare attività formative nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce criteri e requisiti per l'accreditamento degli organismi che erogano formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali nazionali. Per lo svolgimento di attività inerenti l'obbligo formativo, sono previste norme specifiche di accreditamento.
4. La Giunta regionale approva ed aggiorna l'elenco degli organismi accreditati e ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione.
5. Le imprese e gli enti pubblici e privati, nonché le aziende pubbliche, che svolgono direttamente attività formative per i propri dipendenti e collaboratori non sono tenuti ad accreditarsi. Tali attività possono comunque beneficiare di finanziamenti pubblici.
Art. 34
Autorizzazione e riconoscimento delle attività
1. Gli organismi, ancorché non accreditati, che organizzano attività formative, possono richiedere alla Provincia competente per territorio l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni. Detti autorizzazioni e riconoscimenti, definiti secondo quanto previsto all'articolo 32, comma 1, lettera f), sono rilasciati dalla Regione per le attività di cui all'articolo 44, comma 4.
2. I medesimi organismi di cui al comma 1 possono richiedere alla Regione l'inserimento di loro attività all'interno degli elenchi di cui all'articolo 14.
Art. 35
Qualificazione del sistema
1. Per il rafforzamento e la qualificazione del sistema della formazione professionale, la Regione, nell'ambito della propria programmazione, sostiene interventi:
a) di riorganizzazione e sviluppo degli organismi accreditati finalizzati al miglioramento didattico, gestionale e tecnologico;
b) di formazione e aggiornamento per lo sviluppo delle professionalità degli operatori;
c) di innovazione didattica e metodologica, finalizzata anche alla diffusione di modalità di apprendimento sostenute da tecnologie informatiche;
d) di miglioramento delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle condizioni di accessibilità ed alla manutenzione straordinaria di locali destinati alle attività formative.
Art. 36
Formazione degli apprendisti
1. La Regione e le Province, nel rispetto della legislazione e della contrattazione nazionale, sostengono la formazione degli apprendisti allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.
2. La Regione garantisce la qualità di tale formazione attraverso la definizione di standard qualitativi relativi ai contenuti e ai metodi didattici, che si differenziano a seconda del livello delle competenze in ingresso delle persone, con particolare attenzione alla formazione dei giovani che assolvono l'obbligo formativo nell'esercizio dell'apprendistato.
3. La Regione promuove la formazione dei tutor aziendali allo scopo di integrare e rendere complementari la formazione esterna e la formazione interna all'impresa.
Art. 37
Scuole regionali specializzate
1. La Regione può istituire scuole specializzate per specifici ambiti, strategici per l'economia o per la tutela del territorio, ovvero per l'elevata innovazione che caratterizza determinati profili professionali, al fine di garantire alti livelli di qualificazione, la ricerca e lo sviluppo di contenuti formativi, innovative metodologie didattiche, nonché di rendere disponibili strumentazioni specializzate. Dette scuole costituiscono poli specializzati, che si integrano con l'offerta formativa del territorio, e sono gestite dagli organismi di cui all'articolo 33, anche in rete fra di loro.
2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale per il sistema formativo, di cui all'articolo 49, e la Commissione regionale tripartita, di cui all'articolo 51, approva un programma pluriennale di interventi formativi da realizzare attraverso scuole regionali specializzate e, sulla base di esso, seleziona i soggetti attuatori con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), disciplinandone i rapporti attraverso apposita convenzione poliennale.
Art. 38
Formazione nella pubblica amministrazione
1. La Regione e gli enti locali assumono la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.
2. A tal fine, gli indirizzi regionali per la programmazione, intesi a promuovere il raccordo con gli enti locali e le loro associazioni, nonché con gli altri soggetti della pubblica amministrazione, privilegiano:
a) interventi volti a supportare i processi di riforma in atto, quali il decentramento, la riorganizzazione delle funzioni, la semplificazione amministrativa e la flessibilità gestionale, la comunicazione ed il rapporto con i cittadini;
b) l'esercizio delle funzioni degli enti locali in maniera associata.
Art. 39
Disposizioni finali
1. Sono attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati, le funzioni di gestione già ad essi delegate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 54 (Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione professionale). Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e previa intesa con i Comuni interessati, si provvede al trasferimento delle risorse strumentali relative alle suddette funzioni, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni).
2. I beni immobili di proprietà della Regione, adibiti allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, sono assegnati in comodato ai Comuni interessati, previa intesa con gli stessi. Tali beni sono assegnati in uso dai Comuni agli organismi di formazione professionale accreditati.
3. La Regione, le Province e i Comuni possono stipulare convenzioni con gli organismi di formazione professionale accreditati, per l'esercizio delle proprie competenze in materia, per la realizzazione di progetti specifici, che prevedano anche l'utilizzo temporaneo di personale dipendente dai medesimi organismi.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 44 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, possono accedere alla formazione programmata di cui al presente articolo, erogata da organismi di formazione professionale della legge medesima, i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla legge suddetta.

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2005, n. 34, pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 2005, n. 5, ha dichiarato non fondata la questione dii legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17, 26, comma 2; 41 e 44, comma 1 lett. c) della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, Cost. e in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione, con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato il successivo 25 agosto.

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