LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 26 luglio 2003
Art. 11
Disposizioni per i distributori automatici
1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 8.
2. Nei casi diversi da quelli indicati dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 .
3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.