Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 26 luglio 2003

Art. 14
Durata delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.
2. Nelle autorizzazioni stagionali di cui all'articolo 4, comma 7, sono indicati il periodo o i periodi nei quali è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio dell'attività.
3. Le autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 10 sono rilasciate con validità limitata alla durata della manifestazione.

Espandi Indice