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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 26 luglio 2003

Art. 15
Decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 decadono:
a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti ù in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3;
c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.
2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.
3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere revocate:
a) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse;
c) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela dei cittadini contermini.

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