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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 26 luglio 2003

Art. 16
Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero minimo stabilito dal Comune.
2. Il Comune può fissare, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali ù rappresentative a livello provinciale, fasce orarie di apertura e chiusura, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone.
3. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercenti devono comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto. I Comuni stabiliscono le modalità e i tempi della comunicazione.

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