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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 147 del 29 settembre 2003

Art. 3
Funzioni delle Province
1. Per le finalità della presente legge compete alle Province:
a) esercitare le funzioni di supporto e coordinamento ai Comuni per l'attuazione della presente legge;
b) curare la redazione e la pubblicazione dell'elenco degli osservatori astronomici e scientifici da tutelare sulla base delle richieste inoltrate dai gestori dei medesimi;
c) definire, sulla base dei criteri contenuti nella direttiva di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori di cui alla lettera b), qualora interessi aree di più Comuni;
d) individuare, in collaborazione con i Comuni e su segnalazione degli osservatori astronomici e scientifici, le sorgenti di rilevante inquinamento luminoso da assoggettare ad interventi di bonifica;
e) aggiornare l'elenco delle aree naturali protette da tutelare.

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