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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2008 n. 14

L.R. 30 giugno 2014 n. 8

Art. 10

(sostituito comma 2, modificato comma 4 da art. 39 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Benefici e riconoscimenti
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera f), la Regione Emilia-Romagna stabilisce, a favore dei giovani che abbiano effettuato le prestazioni di servizio civile volontario di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) per l'intero periodo individuato nei progetti d'impiego, un'adeguata valutazione dei relativi titoli indicati dall'interessato nell'ambito della documentazione richiesta per le selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione nei ruoli regionali, sia a tempo determinato che indeterminato.
2. A favore dei giovani di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), compete un assegno per il servizio civile regionale nella misura attualmente prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nel limite dei posti d'impiego dei giovani in servizio civile regionale, da determinarsi in conformità all'articolo 7, comma 3, lettera a) della presente legge, sulla base dello stanziamento annuale del fondo regionale di cui all'articolo 23 della presente legge. L'ammontare dell'assegno di servizio civile regionale sarà indicato nel contratto di servizio civile regionale da sottoscrivere tra la Regione e i giovani selezionati dagli enti titolari dei progetti, in analogia a quanto previsto all'articolo 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002, l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, l'assegno per il servizio civile regionale non ha natura retributiva.
3. Il personale a tempo indeterminato dell'amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti, a richiesta, è collocato in aspettativa senza assegni per poter partecipare alle attività di servizio civile volontario di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) ed e), ovvero può beneficiare delle forme di part-time per prendere parte alle predette attività presso amministrazioni od enti diversi da quelli sopra indicati. Il periodo di servizio civile volontario effettivamente prestato sarà riconosciuto ai fini della progressione di carriera.
4. A favore dei giovani ..., di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c), per il periodo di servizio civile può essere concesso nei limiti, nella misura e con i criteri fissati dalla Giunta regionale, un rimborso delle spese sostenute per la contribuzione volontaria relativa alla previdenza sociale pubblica, nei casi consentiti dalla legge dello Stato, con onere a carico del Fondo regionale per il servizio civile.
5. Per le persone di cui al comma 1 e per coloro che abbiano effettuato le prestazioni di servizio civile volontario di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), la Regione Emilia-Romagna stabilisce la registrazione della relativa dichiarazione di competenza sul libretto formativo personale di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
6. A favore dei cittadini impiegati come volontari nei progetti di servizio civile sono inoltre individuate le seguenti misure:
a) erogazione a cura delle strutture del Servizio sanitario regionale, senza oneri per gli interessati, delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse all'espletamento delle attività di servizio civile;
b) agevolazioni nella fruizione di servizi quali, ad esempio, quelli di trasporto e culturali, da individuare nel piano annuale;
c) garanzie assicurative obbligatorie per la copertura del rischio contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti dai volontari, ai danni causati all'Ente ed a terzi nell'espletamento del servizio, nonché rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento delle attività di servizio civile, da attivarsi a carico degli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale, con criteri e modalità stabiliti preventivamente dagli Enti stessi.
7. La Regione definisce, sentita la Consulta regionale per il servizio civile, le modalità per il rilascio della dichiarazione di competenza ai partecipanti ai progetti di servizio civile, in analogia con la normativa nazionale e regionale in materia di attestazioni intermedie per le attività correnti di formazione ed istruzione.
8. La Regione individua gli ambiti di spendibilità della dichiarazione di competenza ed il valore attribuibile al conseguente credito formativo. A tal fine sono stipulati accordi e convenzioni con:
a) le associazioni di imprese private, le associazioni di rappresentanza delle cooperative ed altri enti senza finalità di lucro, allo scopo di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani di cui al comma 1;
b) le Università degli studi e l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, allo scopo di riconoscere crediti formativi utili al conseguimento di titoli di studio, in coerenza con attività formative prestate nel corso del servizio civile e rilevanti per il curriculum degli studi.
9. I progetti di servizio civile approvati in sede regionale o nazionale che, nel contesto di tali accordi e convenzioni, prevedono il riconoscimento del tirocinio e del credito formativo, hanno priorità rispetto all'inserimento nella programmazione triennale ed annuale regionale ed alla concessione dei contributi previsti al comma 5 dell'articolo 9.

Note del Redattore:

Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.

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