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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2008 n. 14

L.R. 30 giugno 2014 n. 8

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO
Art. 1

(sostituito comma 1 da art. 34 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 4, secondo comma, 11 e 52 della Costituzione e della normativa statale in materia di obiezione di coscienza, in attuazione degli obiettivi previsti dall'articolo 2 dello Statuto regionale e dalla normativa statale in materia di servizio civile, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale. A questo scopo viene istituito il servizio civile regionale, così come definito e disciplinato nei successivi articoli.
2. La presente legge si conforma alle risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e del Parlamento Europeo in materia di obiezione di coscienza, servizio civile, corpi civili di pace, cooperazione internazionale ed assistenza umanitaria.
Art. 2

(modificate lett. e) e lett. g) comma 1 da art. 35 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Principi e finalità
1. La presente legge si ispira ai seguenti principi e finalità:
a) sostenere e sviluppare il servizio civile, quale occasione di crescita e valorizzazione della persona in tutto l'arco della vita, con particolare riferimento al mondo giovanile, sul piano culturale, della solidarietà e della cittadinanza attiva come temi coessenziali all'educazione, all'istruzione ed alla formazione, per concorrere alla prevenzione dell'esclusione sociale;
b) favorire l'ingresso nel mondo del lavoro per i giovani con aumentata consapevolezza dei temi sociali;
c) consentire alla collettività di fruire dell'esperienza degli adulti e degli anziani, quale occasione di apprendimento e di scambio dei valori interculturali e intergenerazionali, in un contesto di formazione permanente;
d) sostenere e valorizzare il servizio civile, quale importante risorsa della comunità, attraverso progetti finalizzati a soddisfare i bisogni sociali, culturali, spirituali, ambientali, di protezione civile ed educativi, favorendo la coesione sociale;
e) sostenere, sentita la struttura statale competente in materia di servizio civile ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), ed in raccordo con i Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile, di cui all'articolo 16, le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione;
f) promuovere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea ed internazionale, attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile volontario;
g) valorizzare, nel rispetto della normativa statale in materia di obiezione di coscienza e anche in vigenza della sospensione dell'obbligo costituzionale di leva Sito esterno, il diritto soggettivo dell'obiezione di coscienza all'arruolamento negli eserciti e promuovere la cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà, la cooperazione decentrata, gli scambi ed i gemellaggi, il confronto interculturale, i diritti umani, quali efficaci fattori di prevenzione della guerra e di ogni forma di degenerazione armata dei conflitti.
Art. 3
Obiettivi
1. Sono obiettivi della presente legge:
a) costituire e valorizzare il servizio civile regionale;
b) garantire l'accesso al servizio civile regionale a tutte le persone senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza;
c) recepire la progettualità quale modalità necessaria per la realizzazione degli interventi di servizio civile, costituendo un sistema regionale di monitoraggio basato su criteri minimi, definiti preferibilmente insieme allo Stato ed alle altre Regioni e pertanto validi su tutto il territorio nazionale;
d) integrare gli interventi di servizio civile nell'attuazione della legislazione regionale di settore per le materie connesse con quelle previste dalla presente legge;
e) promuovere ed incentivare particolari ambiti progettuali innovativi, quali i corpi civili di pace, le forme alternative e nonviolente di intervento in situazioni di crisi e di conflitto, il sostegno allo sviluppo delle comunità, la protezione civile.
Art. 4

(sostituito comma 1 da art. 36 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Azioni e strumenti
1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 3 sono individuati i seguenti strumenti:
a) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte agli studenti impegnati nei percorsi per il diritto dovere all'istruzione e formazione, ai loro insegnanti, alle loro famiglie ed alle persone frequentanti centri di aggregazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica, sentito l'Ufficio scolastico regionale ed in coordinamento con le previsioni della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace). Le azioni sono relative ai seguenti temi: primo soccorso, protezione civile, cultura della pace, nonviolenza, difesa non armata, solidarietà, diritti umani, competenze sociali, partecipazione solidale e responsabile;
b) le prestazioni di servizio civile volontario effettuate dai giovani che assolvono il diritto dovere all'istruzione e formazione, frequentando la scuola secondaria di secondo grado o l'istruzione e formazione professionale (IeFP), nell'ambito dei progetti d'impiego predisposti ed attuati dagli enti di servizio civile di cui all'articolo 8, con modalità di svolgimento, attestazione e valorizzazione dell'esperienza opportunamente adeguate ed integrate nei percorsi formativi, sentito l'Ufficio scolastico regionale;
c) le prestazioni di servizio civile volontario svolte da giovani fino ai 29 anni, nel rispetto dell'ordinamento in materia di assolvimento agli obblighi e al diritto dovere all'istruzione e formazione;
d) le prestazioni di servizio civile alternative al servizio militare di leva, effettuate dagli obiettori di coscienza, nel rispetto della specifica normativa statale in materia;
e) le prestazioni di servizio civile volontario svolte da adulti e da anziani che in modo spontaneo e gratuito dedicano il proprio tempo libero alla collettività, secondo le modalità previste dalla presente legge;
f) le attività formative e di addestramento rivolte ai volontari, agli obiettori ed ai responsabili di servizio civile.
2. Per realizzare tali finalità sono istituiti:
a) l'Elenco regionale degli Enti di servizio civile;
b) la banca dati dei progetti di servizio civile ed il relativo sistema di monitoraggio;
c) il sistema informativo regionale per garantire la scelta del servizio civile a tutte le persone potenzialmente interessate;
d) la Conferenza regionale sul servizio civile;
e) la Consulta regionale per il servizio civile.
Art. 5
Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza in materia di servizio civile regionale, ed in particolare:
a) predispone il documento di programmazione triennale regionale del servizio civile;
b) cura la tenuta dell'Elenco regionale degli Enti di servizio civile, di cui all'articolo 8, nonché dell'Elenco dei responsabili del servizio civile dell'Emilia-Romagna, di cui all'articolo 17, comma 4;
c) esamina ed approva i progetti di servizio civile;
d) cura la gestione della banca dati e coordina il sistema informativo, di cui all'articolo 13, per garantire la scelta del servizio civile a tutte le persone potenzialmente interessate;
e) svolge l'attività ispettiva e di vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge.
2. La Regione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale delle attività propositive e consultive della Consulta regionale per il servizio civile di cui all'articolo 20.
3. Le Province esercitano funzioni di raccordo dei bisogni del territorio e delle risorse del servizio civile, garantendo il rispetto dei criteri fissati dalla Regione, incentivando la costituzione degli organismi provinciali di coordinamento in rappresentanza degli Enti di servizio civile.
4. I Comuni esercitano la funzione di tutelare la scelta dei giovani del servizio civile volontario e dell'obiezione di coscienza, secondo le modalità di cui all'articolo 12, anche nel periodo di sospensione dell'obbligo costituzionale di leva.(1)
Art. 6

(sostituita lett. a) comma 3 da art. 37 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Soggetti
1. Sono soggetti proponenti le attività di servizio civile regionale gli Enti, privati e pubblici, di servizio civile. Gli Enti di servizio civile sono, altresì, titolari della formazione per gli obiettori ed i volontari e partecipano, sin dalla fase di definizione dei programmi, alla coprogettazione degli interventi ed alla realizzazione dei progetti.
2. Gli Enti di servizio civile possono associarsi in Coordinamenti provinciali, quali sedi di confronto istituzionale, di monitoraggio dei bisogni territoriali, di programmazione, orientamento, informazione e coprogettazione.
3. Possono prestare attività di servizio civile:
a) prioritariamente i giovani secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), ed i giovani secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
b) gli obiettori di coscienza che adempiono all'obbligo costituzionale di leva svolgendo il servizio civile in alternativa a quello militare;
c) gli adulti e gli anziani, secondo le previsioni dell'articolo 4, comma 1, lettera
4. I minorenni frequentanti la scuola dell'obbligo sono destinatari di attività di sensibilizzazione, sui temi ed i valori inerenti il servizio civile volontario, con modalità e strumenti adeguati a questa particolare fascia di età. Sono inoltre destinatari di attività informativa sui medesimi temi gli insegnanti, che ne facciano esplicita richiesta, nonché le famiglie, al fine di facilitare la sensibilizzazione, rispettivamente, degli allievi e dei figli.
5. I cittadini e le comunità sono beneficiari delle attività di servizio civile. La programmazione regionale garantisce a questi soggetti livelli minimi di servizio, attraverso la definizione di standard di approvazione e valutazione dei progetti di servizio civile.
Art. 7
Programmazione
1. Il Consiglio regionale, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3, approva il documento di programmazione triennale del servizio civile, sentito il parere della Consulta regionale di cui all'articolo 20.
2. ll documento di programmazione triennale regionale definisce:
a) i settori prioritari di svolgimento del servizio civile regionale;
b) i criteri di ammissione dei volontari ed i criteri di organizzazione del servizio civile regionale, finalizzati a consentire la massima partecipazione;
c) le forme di riconoscimento ed incentivazione del servizio civile volontario e di tutela delle persone che compiono questa scelta;
d) i tempi e le modalità di attuazione della programmazione regionale;
e) le priorità ed i criteri generali di ammissione ed approvazione dei progetti, in relazione alla prevista validità triennale.
3. La Giunta regionale approva piani annuali attuativi del documento di programmazione triennale, nei quali devono essere individuati:
a) la capacità d'impiego complessiva di volontari in servizio civile nel territorio regionale, ivi compresa quella derivante dagli obiettori di coscienza in servizio civile alternativo a quello militare;
b) le priorità d'intervento articolate nei settori indicati all'articolo 9;
c) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), rivolte agli studenti che adempiono l'obbligo formativo, ai loro insegnanti, alle loro famiglie ed alle persone frequentanti centri d'aggregazione;
d) i programmi di informazione sul territorio, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 13, con particolare riferimento agli Enti iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 8, nonché il sostegno ai progetti di servizio civile;
e) i programmi formativi, per gli obiettori ed i volontari, e di aggiornamento per i responsabili del servizio civile, nel rispetto della titolarità dell'attività formativa degli Enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale, distinguendo fra il sostegno ai Coordinamenti provinciali, di cui all'articolo 16, ed il sostegno agli Enti;
f) le forme dei provvedimenti di incentivazione, riconoscimento e tutela di tutti i soggetti che prestano servizio civile in progetti approvati e che si realizzano sul territorio regionale;
g) gli standard di selezione dei progetti ed i criteri di approvazione di cui all'articolo 14;
h) le forme d'incentivazione e consolidamento dei Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile.
4. L'attuazione del piano annuale del servizio civile avviene in collaborazione con i Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile.
5. La Regione assicura una equa distribuzione sul territorio delle risorse umane e finanziarie disponibili per le finalità della presente legge.
Art. 8
Elenco regionale degli Enti di servizio civile
1. Presso la Regione è istituito l'Elenco regionale degli Enti di servizio civile, in cui si iscrivono gli Enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge n. 64 del 2001 Sito esterno e che svolgono attività nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna.
2. All'Elenco regionale possono iscriversi le sedi locali di assegnazione degli Enti titolari di convenzione o di progetti a carattere nazionale, iscritti all'Albo nazionale.
3. L'iscrizione all'Elenco regionale ha valore di accreditamento presso la Regione Emilia-Romagna e come tale consente, in relazione alle priorità definite in sede di documento di programmazione regionale triennale del servizio civile, l'inserimento nei piani annuali attuativi dei progetti approvati distintamente:
a) dalla Regione, per gli Enti di servizio civile che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale, provinciale e comunale;
b) dalla struttura statale competente ai sensi della legge n. 64 del 2001 Sito esterno, per le sedi locali di assegnazione degli Enti titolari di convenzione o di progetti a carattere nazionale presenti in regione.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di gestione e l'articolazione dell'Elenco regionale degli Enti di servizio civile, prevedendo le modalità d'iscrizione, in apposite sezioni, degli Enti di servizio civile di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e dei Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 16, nonché la verifica della permanenza dei requisiti.

Note del Redattore:

Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.

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