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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2008 n. 14

L.R. 30 giugno 2014 n. 8

Art. 9

(sostituita lett. a) comma 6 da art. 38 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Settori di impiego del servizio civile
1. L'impiego degli obiettori di coscienza e dei volontari in servizio civile avviene nei seguenti settori:
a) assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione, reinserimento sociale, promozione e tutela dei diritti sociali e di cittadinanza;
b) educazione e promozione culturale, educazione alla pratica sportiva;
c) protezione civile;
d) cooperazione allo sviluppo ed interventi di pacificazione fra i popoli;
e) difesa ecologica e tutela ed incremento del patrimonio forestale;
f) salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico, monumentale ed ambientale.
2. Il documento di programmazione triennale fa riferimento ai settori di impiego del servizio civile ed ai relativi criteri di priorità.
3. La Regione, in raccordo con gli organismi rappresentativi degli Enti convenzionati, sentite le strutture statali competenti in materia di servizio civile e di protezione civile, promuove l'inserimento di moduli formativi e di addestramento relativi al servizio di protezione civile in ogni progetto d'impiego degli obiettori e dei volontari.
4. La Regione incentiva progetti di servizio civile volontario, presentati dagli Enti iscritti nell'Elenco regionale, rispondenti a standard minimi di approvazione ed ai criteri di priorità definiti nel documento di programmazione triennale e nei piani annuali attuativi del servizio civile.
5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce annualmente le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi, finalizzati alla promozione del servizio civile regionale, agli Enti di servizio civile iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8.
6. La Regione, sentita la struttura statale competente in materia di servizio civile, ai sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001, promuove in particolare:
a) lo svolgimento del servizio civile all'estero e la partecipazione a missioni umanitarie da parte dei giovani che lo richiedono, nei modi e con le forme previsti dalla normativa statale in materia di obiezione di coscienza e in materia di servizio civile, ed in coordinamento con le previsioni della legge regionale n. 12 del 2002, inserendo in ogni piano annuale attuativo, in conformità a quanto indicato al comma 5, la previsione di forme di sostegno a progetti presentati in questi ambiti dagli enti iscritti nell'Elenco regionale, in collaborazione con le istituzioni dell'Unione europea, con il Ministero degli affari esteri e con l'ONU;
b) la ricerca e la sperimentazione di forme di difesa civile non armata e nonviolenta, mediante apposite convenzioni e nell'ambito delle risorse che saranno disponibili nei bilanci di previsione di competenza della Regione.

Note del Redattore:

Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.

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