Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 09/08/1996 | ||
2. | 22/01/1981 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 27/09/2011
LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25
NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)
Art. 18
Disposizioni transitorie
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede all'elezione del nuovo Difensore civico regionale.