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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25

NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 settembre 2011, n. 13

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Art. 4
Procedimento
1. Il Difensore civico effettua una valutazione preliminare della fondatezza del reclamo presentato, verificando, in particolare, sia i casi di mancata risposta sia le motivazioni che le amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. Il Difensore civico, valutato il fondamento dell'istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d'ufficio, richiede agli uffici competenti delle amministrazioni o dei soggetti interessati tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari.
3. In caso di mancata risposta, o di risposta che ritenga insufficiente o non esauriente, il Difensore civico, individuato il responsabile del procedimento o dell'ufficio competente, può:
a) chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica;
b) disporre presso gli uffici gli accertamenti che si rendano necessari;
c) chiedere agli organi competenti la nomina di un commissario ad acta, qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato omesso illegittimamente;
d) esaminare, ottenendone copia, i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento.
4. Il responsabile del procedimento richiesto dell'esame congiunto della pratica è tenuto a presentarsi. Deve altresì, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Difensore civico o eventualmente motivare il dissenso dalle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso.
5. Il Difensore civico, qualora ne ravvisi l'opportunità, può convocare congiuntamente il presentatore dell'istanza e il responsabile del procedimento per tentare un'azione di mediazione.
6. Il Difensore civico, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi alla pubblica amministrazione od ai soggetti interessati e fissa, se del caso, un termine per la definizione del procedimento. Alla scadenza infruttuosa del termine, il Difensore valuta l'opportunità di dare comunicazione dell'inadempimento ai competenti organi regionali.
7. Il Difensore civico dà notizia agli interessati dell'andamento e dell'esito del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono intraprendere.
8. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.
9. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate secondo le leggi vigenti.
10. L'amministrazione o il soggetto interessato devono illustrare adeguatamente i motivi per i quali le valutazioni del Difensore civico non siano state, in tutto o in parte, recepite.

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