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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 febbraio 2010, n. 4

Art. 1
Principi e ambito d'applicazione
1. La presente legge disciplina l'apertura, la classificazione e gli obblighi connessi alla gestione delle strutture ricettive dirette all'ospitalità a fini turistici nell'ambito dei principi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione Sito esterno e dei principi di semplificazione normativa ed amministrativa.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

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