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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Art. 29
Assegnazione
1. L'attribuzione del livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è effettuata dal Comune a seguito della richiesta di autorizzazione. L'assegnazione si basa sugli elementi desumibili da apposita dichiarazione prodotta dal titolare o dal gestore della struttura con cui lo stesso formula anche la richiesta del livello di classificazione ed è effettuata previa verifica del possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 per il livello di classifica richiesto. La dichiarazione è redatta su modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 37.
2. Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica è compilata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, il titolare dell'autorizzazione rettifica o integra la precedente dichiarazione oppure può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.
3. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di denuncia d'inizio attività. Nel caso in cui i requisiti posseduti non corrispondano a quanto dichiarato si applicano le sanzioni previste all'articolo 37. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e alla assegnazione della classificazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 37.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

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