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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 24
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall' articolo 34, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 28 del 2003 con riferimento allo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per la salute, in particolare nel campo dell'attività di informazione e comunicazione ai cittadini ed agli operatori, di consolidamento dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di formazione e valorizzazione delle risorse umane è aumentata, per l'esercizio 2004, di Euro 3.300.000,00 a valere sul Capitolo 51721 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 269.733,06, costituendo per l'esercizio 2003 economia di spesa; a tale titolo vengono utilizzate nell'ambito delle medesime finalità indicate al comma 1 del presente articolo. Il suddetto importo viene reiscritto con riferimento all'esercizio 2004 come segue:
a) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale ( art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno) - Mezzi statali" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 Fondo sanitario - Risorse statali
Euro: 91.212,12
b) Cap. 51721 "Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione Emilia-Romagna per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale ( art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno) - Mezzi regionali" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate
Euro: 178.520,94.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.

Ai sensi dell' art. 20 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 , fino alla data di approvazione degli atti di cui all'art.10, commi 3 e 4, della stessa continua ad applicarsi il presente comma che prescrive quanto segue:

"5. Oltre ai casi previsti dell' art. 15 L.R. 25 febbraio 2000 n. 9 il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000."

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