Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 27
Valorizzazione della comunità professionale regionale
1. Per valorizzare le professionalità, nel quadro delle nuove prospettive istituzionali, assicurando il necessario sviluppo di idonee e coerenti competenze e di innovative modalità di lavoro e per sostenere il consolidamento dei processi di riorganizzazione e innovazione organizzativa, avvenuti in applicazione della legge regionale n. 43 del 2001 e in attuazione dell'Agenda per la modernizzazione, sono autorizzati i seguenti importi:
a) Euro 5.005.817,00 per l'anno 2004;
b) Euro 6.960.298,00 per l'anno 2005.
2. Gli importi di cui al comma 1 vanno ad incrementare le risorse previste dall'articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 e sono destinati a finanziare gli istituti previsti dall'articolo 17 del CCNL 1 aprile 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali).
3. Per assicurare il conseguimento delle finalità e degli obiettivi delineati all' articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), sono autorizzati i seguenti importi:
a) Euro 1.012.395,00 per l'anno 2004;
b) Euro 1.017.795,00 per l'anno 2005.
4. Gli importi di cui al comma 3, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 15, comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1 aprile 1999, vanno ad integrare le risorse previste dall'articolo 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e sono destinati a finanziare gli istituti previsti dall'articolo 17 del CCNL 1 aprile 1999.
5. Gli importi indicati nei commi di cui al presente articolo afferiscono al Capitolo 04080 (Trattamento economico del personale dipendente - Spese obbligatorie) U.P.B. 1.2.1.1.110 - Spese per il personale.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.

Ai sensi dell' art. 20 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 , fino alla data di approvazione degli atti di cui all'art.10, commi 3 e 4, della stessa continua ad applicarsi il presente comma che prescrive quanto segue:

"5. Oltre ai casi previsti dell' art. 15 L.R. 25 febbraio 2000 n. 9 il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000."

Espandi Indice