LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 20
Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico
1. Le Comunità montane operano al fine di tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico della montagna quale elemento portante della sua valorizzazione per lo sviluppo del turismo di qualità.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013 le norme del presente comma si applicano avendo a riferimento, ai fini della verifica della coerenza, il programma regionale per la montagna in luogo dell'accordo-quadro.