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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 luglio 2016, n. 11

(1)

Art. 15
Istruzione e formazione professionale
1. I cittadini stranieri immigrati, compresi i richiedenti asilo, hanno diritto alla formazione professionale ed all'istruzione in condizioni di parità con gli altri cittadini. La Regione, le Province i Comuni, o le loro Unioni, nell'ambito degli interventi previsti dalla normativa regionale in dette materie, promuovono e favoriscono:
a) iniziative di informazione, di orientamento, di tirocinio, di formazione e di formazione continua, a favore dei cittadini stranieri immigrati, volte a consentire l'acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro;
b) corsi di formazione per l'organizzazione delle attività delle associazioni formate da cittadini stranieri immigrati, regolarmente iscritte ai registri di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34, concernente "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)";
c) programmi per l'attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 Sito esterno.
2. La Regione, al fine di assicurare l'effettivo accesso al sistema formativo, per quanto di competenza, opera per il riconoscimento e la valorizzazione dei titoli, delle professionalità e delle iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei Paesi di provenienza.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera d) e comma 5; 6, 7 e 10, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 della Costituzione.

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