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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 luglio 2016, n. 11

(1)

CAPO II
RIPARTIZIONE ISTITUZIONALE DELLE FUNZIONI E PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLE ATTIVITÀ
Art. 3

(modificati commi 1 e 2, sostituita lett. c) comma 3 da art. 23 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

Funzioni della Regione
1. La Regione persegue l'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze programmatorie attribuite ... ai Comuni ai sensi dell'articolo 5.
2. Il Consiglio regionale approva:
a) su proposta della Giunta, il programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, comprensivo delle iniziative di attuazione della presente legge. Tale programma, formulato sentito il Consiglio delle Autonomie locali e tenendo conto dell'attività di osservazione del fenomeno migratorio di cui al comma 4, nonché delle indicazioni contenute nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali previsto all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi per l'immigrazione di cui ai Capi III e IV della presente legge; per la formulazione del Programma la Regione svolge formali occasioni di confronto e consultazione con le consulte di cui all'articolo 8;
b) il piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge, finalizzato all'attuazione degli interventi di prima accoglienza, secondo le previsioni dei Capi III e IV, nei confronti dei soggetti a cui sia stato riconosciuto ai sensi della normativa vigente il diritto ad un trattamento temporaneo di accoglienza, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi internazionali dovute ad eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica.
3. Alla Giunta regionale, in conformità al programma triennale, competono le seguenti funzioni:
a) approvazione di un piano regionale di azioni contro la discriminazione, ai sensi dell'articolo 9;
b) concessione di contributi per gli interventi di politiche abitative e di riqualificazione urbana, ai sensi dell'articolo 10;
c) definizione degli indirizzi e finanziamento degli interventi per l'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 5;;
d) promozione di programmi in materia di protezione, assistenza ed integrazione sociale, nonché approvazione dei criteri, delle modalità di finanziamento e degli indirizzi relativi a tali programmi, ai sensi dell'articolo 12;
e) emanazione di direttive alle Aziende sanitarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 13;
f) emanazione di direttive ai Comuni in materia di concorso alle spese per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati e di loro familiari che versino in stato di bisogno, ai sensi dell'articolo 5;
g) promozione dell'alfabetizzazione e dell'accesso ai servizi educativi, ai sensi dell'articolo 14;
h) promozione di interventi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 15;
i) promozione di iniziative per l'inserimento lavorativo ed il sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali, ai sensi dell'articolo 16;
j) promozione di interventi d'integrazione e comunicazione interculturale e realizzazione degli interventi di ambito regionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d);
k) definizione dei criteri per la concessione di contributi alle associazioni, ai sensi dell'articolo 18;
l) promozione di iniziative per il volontario rientro nei paesi d'origine, ai sensi dell'articolo 19.
4. La Regione istituisce presso l'assessorato competente un Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, in raccordo con gli strumenti regionali di osservazione del mercato del lavoro e con la Commissione regionale tripartita disciplinata dagli articoli 51 e 53, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003 n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro). La Regione, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, svolge le seguenti funzioni:
a) predispone un rapporto annuale sulla presenza degli stranieri, contenente anche l'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio;
b) raccoglie ed elabora, in raccordo con analoghi Osservatori di ambito locale, dati ed informazioni utili nell'attività di monitoraggio dei flussi migratori e della condizione degli stranieri presenti sul territorio regionale, con particolare riguardo alla valutazione delle politiche regionali e locali per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri;
c) svolge attività di stima dei fabbisogni lavorativi, sentite le parti sociali e gli Enti locali, ai fini di una corretta programmazione delle politiche di accoglienza, nonché della indicazione annuale delle quote necessarie al proprio territorio, con riferimento al triennio successivo, anche al fine della definizione del rapporto previsto all'art. 21 comma 4 ter del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 Sito esterno;
d) svolge attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza ed in raccordo con le Prefetture, del funzionamento dei centri istituiti ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 Sito esterno e dell'articolo 1, comma 5 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 Sito esterno (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 Sito esterno, e successive modifiche.(2)
5. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti, secondo le modalità previste dalla disciplina regionale vigente. (2)
Art. 4
Funzioni delle Province
abrogato.
Art. 5
Funzioni dei Comuni
1. Ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, i Comuni, o le loro Unioni, esercitano le seguenti funzioni:
a) concorrono alla definizione del piano di investimento dei piani di zona, in conformità alla legge regionale n. 2 del 2003, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto al successivo articolo 10 in materia di politiche abitative;
b) favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale e l'esercizio dei diritti politici, in ambito comunale o zonale, da parte dei cittadini stranieri immigrati, anche attraverso l'istituzione degli organi di cui all'articolo 8;
c) programmano e realizzano, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2003, i progetti d'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati;
d) concorrono alla realizzazione del programma di protezione ed integrazione sociale di cui all'articolo 12;
e) concorrono alle spese sostenute per il rimpatrio degli stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno, secondo modalità previste dai regolamenti comunali. Il concorso è garantito dal Comune di residenza oppure, in ragione dell'assenza di tale condizione, dal Comune ove è avvenuto il decesso.
2. In attuazione dei principi di cui al comma primo dell'articolo 118 della Costituzione Sito esterno, compete ai Comuni l'esercizio di ogni ulteriore funzione concernente l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera d) e comma 5; 6, 7 e 10, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 della Costituzione.

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