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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 luglio 2016, n. 11

(1)

CAPO III
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE SOCIALE, ALLE MISURE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE, ALLE POLITICHE ABITATIVE, ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE, ALL'ASSISTENZA SANITARIA
Art. 6
Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati
abrogato.
Art. 7
Composizione della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati
abrogato.
Art. 8

(sostituito comma 2 e aggiunto comma 2 bis da art. 25 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

Partecipazione e rappresentanza a livello locale
1. La Regione, per promuovere una effettiva partecipazione ed il protagonismo dei cittadini stranieri immigrati nella definizione delle politiche pubbliche, favorisce la realizzazione di percorsi a livello locale, con particolare attenzione all'equilibrio di genere ed alle aree di provenienza e con particolare riferimento a forme di presenza nei Consigli degli Enti locali, di rappresentanti di immigrati e, ove consentito, all'estensione del diritto di voto degli immigrati.
2. La Regione promuove altresì l'istituzione di Consulte di ambito distrettuale, comunale, o di Unione di Comuni, per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, promosse dai Comuni, o dalle loro Unioni, anche con la presenza delle parti sociali, dei soggetti del terzo settore, degli organismi periferici dello Stato, delle Aziende unità sanitarie locali, ed una rappresentanza a carattere elettivo per quanto attiene la componente dei cittadini stranieri immigrati.
2 bis. La Regione esercita una funzione di monitoraggio rispetto alle esperienze realizzate in ambito locale, e promuove, di concerto con i Comuni, o le loro Unioni, occasioni di confronto e riflessione in materia di integrazione a livello regionale anche al fine della formulazione e dell'aggiornamento del Programma triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).
Art. 9

(modificati commi 1 e 3 da art. 26 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

Misure contro la discriminazione
1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 12 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 Sito esterno, ed in osservanza dei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), la Regione, avvalendosi della collaborazione ... dei Comuni, delle associazioni di immigrati, dell'associazionismo, del volontariato e delle parti sociali, esercita le funzioni di osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni, dirette ed indirette, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di grave sfruttamento di cui al successivo articolo 12.
2. La Regione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 21 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", inerente la non discriminazione, istituisce un Centro regionale sulle discriminazioni dotato di autonomia organizzativa, nell'ambito degli indirizzi del programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 3.
3. Regione ... e Comuni, anche mediante l'attivazione del Difensore civico, promuovono a livello locale azioni per garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra cittadini stranieri e pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla trasparenza, alla uniformità ed alla comprensione delle procedure.
4. Regione ed Enti locali programmano e realizzano iniziative per agevolare l'effettiva possibilità di esercizio dei diritti di difesa e di tutela legale dei cittadini stranieri immigrati.
5. La Regione, nell'ambito del programma triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, approva un piano regionale di attuazione finalizzato alla definizione di azioni contro la discriminazione.
Art. 10 (2)
Politiche abitative
1. La Regione e gli Enti locali, per sostenere interventi volti a favorire la ricerca di una soluzione abitativa anche a beneficio dei cittadini stranieri immigrati, promuovono e favoriscono:
a) la costituzione di agenzie per la casa con finalità sociali, ivi comprese le agenzie per la locazione previste dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), in grado di gestire alloggi e di svolgere anche un'azione di orientamento ed accompagnamento alla soluzione abitativa;
b) l'utilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali, secondo quanto previsto dalle leggi in materia;
c) la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione ed al credito per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa abitativa, anche attraverso l'istituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia.
2. La Regione concede ai soggetti e secondo le modalità previste dall'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2003, nonché ai soggetti previsti dall'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2001, contributi in conto capitale, per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi secondo quanto previsto dall'articolo 40, commi 2, 3 e 4 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 Sito esterno.
3. I cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti nella regione hanno diritto ad accedere in condizioni di parità agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché di usufruire dei benefici per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo).
4. La Regione, nell'ambito dei programmi di interventi edilizi previsti dalla legge regionale n. 24 del 2001, promuove l'attività dei soggetti attuatori che garantiscono condizioni di parità per l'accesso all'uso od alla proprietà di alloggi da parte di cittadini stranieri immigrati.
5. La Regione, nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), e delle politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), promuove interventi di integrazione sociale rivolti a cittadini stranieri immigrati, in particolare nei comuni caratterizzati da una presenza di cittadini stranieri sensibilmente superiore alla percentuale media della Regione Emilia-Romagna, volti a rimuovere situazioni di forzata concentrazione insediativa ed a realizzare interventi abitativi distribuiti sul territorio urbanizzato ed integrati con le reti dei servizi.
Art. 11
Programmi provinciali per l'integrazione sociale
abrogato.
Art. 12
Programma di protezione ed integrazione sociale
1. La Regione e gli Enti locali promuovono, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 Sito esterno ed a quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 2003, la realizzazione di programmi di protezione, assistenza ed integrazione sociale, rivolti alle vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento. A tal fine la Giunta regionale, nel rispetto del programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, approva criteri e modalità di finanziamento, nonché indirizzi per i soggetti attuatori.
Art. 13
Assistenza sanitaria
1. Ai cittadini stranieri immigrati, che siano nelle condizioni previste agli articoli 34 e 35, comma 1, del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 Sito esterno, sono garantiti gli interventi riguardanti le attività sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza, nei termini e nelle modalità disciplinati dalle suddette norme nazionali.
2. Alle donne immigrate è garantita la parità di trattamento con le cittadine italiane e la tutela sociale ai sensi della legislazione sui consultori familiari, promuovendo e sostenendo servizi socio-sanitari attenti alle differenze culturali. È altresì garantita la tutela del minore, di età inferiore a diciotto anni, in conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 Sito esterno.
3. La Regione assicura nei confronti dei cittadini stranieri immigrati, non in regola con il permesso di soggiorno, in particolare, le prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e gli interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate a salvaguardia della salute individuale e collettiva, e promuove interventi di prevenzione e riduzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio. Le prestazioni di cui al presente comma sono erogate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 35, commi 4 e 6, del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
4. La Regione promuove, anche attraverso le Aziende sanitarie, lo sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri immigrati ed attività di mediazione interculturale in campo socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari.
5. Nell'ambito delle azioni di sostegno ai sistemi sanitari dei Paesi indicati quali prioritari dal documento di indirizzo programmatico triennale in materia di cooperazione internazionale di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), la Regione sviluppa lo scambio di esperienze professionali in campo sanitario, anche mediante azioni di formazione ed erogazione di borse di studio.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera d) e comma 5; 6, 7 e 10, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 della Costituzione.

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