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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (1) (13)

Capo I
Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale
Art. 27
Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale
1. Il Consiglio regionale costituisce l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna; è organo della rappresentanza democratica regionale, di indirizzo politico e di controllo. All'Assemblea spetta in esclusiva la potestà legislativa regionale.
2. Ogni componente l'Assemblea rappresenta la comunità regionale ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo diversa e motivata decisione.
3. L'Assemblea ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile necessaria al libero esercizio delle sue funzioni. La sua attività è disciplinata, per ciò che riguarda il funzionamento, l'organizzazione, l'amministrazione, la contabilità e il personale, da Regolamenti interni, in armonia con la legislazione vigente, in piena ed assoluta autonomia.
4. L'Assemblea adotta i propri Regolamenti e le loro modifiche a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente dell'Assemblea.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.
6. I componenti della Giunta regionale, hanno diritto e sono tenuti a partecipare alle sedute e, ove richiesto dalla stessa Assemblea, hanno l'obbligo di partecipare per la materia di loro competenza.
7. Le funzioni dell'Assemblea, al di fuori dei casi di scioglimento anticipato, cessano all'atto di insediamento della nuova Assemblea, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, agli adempimenti urgenti ed improrogabili.
8. La prima seduta della nuova Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea uscente entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Nel caso di mancata convocazione entro il termine suddetto, l'Assemblea si intende convocata d'ufficio per le ore dodici del primo giorno non festivo della settimana successiva; la prima seduta è presieduta dal Consigliere più anziano d'età, fino alla nomina del nuovo Presidente.
9. L'Assemblea provvede alla convalida dei Consiglieri eletti e delibera sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità.
10. La durata in carica dell'Assemblea è stabilita con legge della Repubblica.
Art. 28
Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa
1. L'Assemblea legislativa determina l'indirizzo politico generale della Regione esercitando le funzioni legislative, di programmazione e di controllo sull'attività della Giunta e dell'Amministrazione regionale.
2. L'Assemblea, nei tempi definiti dal Regolamento interno, discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione riferito all'intera legislatura e a tutti i settori d'intervento regionale. Annualmente ne verifica e valuta l'attuazione e ne approva le modifiche. (10)
3. L'Assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati. Esamina, esprimendo proprie valutazioni e proposte, l'esercizio della facoltà di ricorso alla Corte costituzionale di cui all'articolo 46.
4. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, e, in conformità ad esso, dalle leggi. In particolare spetta all'Assemblea:
a) approvare gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio;
b) presentare proposte di legge alle Camere, ai sensi dell' articolo 121 della Costituzione Sito esterno;
c) formulare proposte e pareri della Regione agli organi dello Stato per l'elaborazione di programmi e piani nazionali di competenza dello Stato;
d) approvare gli atti regionali di programmazione e di pianificazione economica, territoriale e ambientale;
e) esprimere i pareri previsti dall' articolo 133 della Costituzione Sito esterno;
f) proporre al Presidente della Giunta regionale, nei termini previsti dalla legge, la promozione di questioni di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale;
g) deliberare gli atti generali attuativi delle norme dell'Unione europea, salvi i casi previsti dalla legge;
h) ratificare, con legge, le intese con altre Regioni ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione Sito esterno;
i) ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alla lettera c);
j) elaborare documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all' articolo 117 della Costituzione Sito esterno;
k) approvare gli atti di indirizzo generale delle attività della Regione;
l) approvare ordini del giorno relativi all'attività della Giunta, anche con riferimento alla predisposizione di progetti legislativi di particolare complessità e rilevanza istituzionale;
m) deliberare le nomine e le elezioni che siano attribuite espressamente all'Assemblea; quelle che sono attribuite genericamente alla Regione, qualora prevedano l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle che siano riferite ad organismi di garanzia o di controllo amministrativo;
n) deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge;
o) definire, nelle leggi di conferimento di funzioni e risorse a Province e Comuni, obiettivi e indirizzi. Le leggi possono prevedere atti specifici di indirizzo per le funzioni e le risorse conferite ad altri soggetti pubblici.
5. L'Assemblea organizza i propri lavori istituendo Commissioni permanenti.
6. L'Assemblea esercita, nello svolgimento delle proprie funzioni, la facoltà di audizione tramite le Commissioni, in particolare, sia nella fase dell'istruttoria legislativa, sia in riferimento alle nomine comunque deliberate o da deliberare da parte di organi della Regione.
7. L'Assemblea esercita il potere d'inchiesta e d'indagine, anche tramite apposite Commissioni.
Art. 29
Elezione dell'Assemblea legislativa
1. L'Assemblea legislativa è eletta a suffragio universale e diretto, con voto personale ed eguale, libero e segreto.
2. L'Assemblea è composta da cinquanta componenti, compreso il Presidente della Giunta regionale.
Art. 30
Prerogative dei Consiglieri
1. Le condizioni di eleggibilità dei Consiglieri regionali e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità sono giudicate dall'Assemblea legislativa, secondo modalità stabilite dal Regolamento interno.
2. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Ogni Consigliere ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal Regolamento, l'iniziativa delle leggi e d'ogni atto di competenza dell'Assemblea; di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni; di ottenere da ogni ufficio regionale, da Istituzioni, enti o agenzie regionali e dalle società partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.
4. Ogni Consigliere dispone, in particolare presso la sede dell'Assemblea, delle risorse e dei servizi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.
5. Ai Consiglieri sono corrisposte indennità stabilite dalla legge regionale, nonché diarie, rimborsi e quant'altro previsto, in conformità e rapporto per i membri della Camera dei Deputati, in base a deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 31
Principi del Regolamento interno
1. Il Regolamento interno, riguardante l'organizzazione istituzionale dell'Assemblea legislativa, la sua attività e le relative procedure, persegue l'obiettivo di rafforzare e valorizzare sia la funzione legislativa e di controllo, sia i ruoli della maggioranza e delle opposizioni. I principi fondamentali del Regolamento sono:
a) l'autonomia e la rappresentatività dell'Assemblea, quale condizione essenziale per la propria funzione istituzionale e per il libero confronto democratico tra maggioranza e opposizioni;
b) la valorizzazione del procedimento legislativo, del ruolo dei relatori e delle Commissioni assembleari, nella fase istruttoria e referente, per favorire la partecipazione dei singoli cittadini e della società civile alla formazione delle scelte politiche, dal momento dell'iniziativa. In tale ambito il relatore è nominato non appena l'atto di iniziativa legislativa è presentato all'Assemblea e il procedimento si svolge nelle Commissioni assembleari;
c) la Giunta regionale, oltre alle facoltà che le spettano quale soggetto di iniziativa, esprime pareri sugli emendamenti;
d) la leale collaborazione degli organi di governo regionale o sue componenti nei confronti dell'Assemblea;
e) la funzionalità del lavoro assembleare, stabilendo tempi certi per l'assunzione delle decisioni e assicurando spazi per le richieste e le proposte della Giunta, anche ai fini dell'attuazione del programma di governo e per iniziative assembleari sia di maggioranza, sia delle opposizioni, prevedendo anche sessioni tematiche dell'Assemblea su temi quali bilancio, documento annuale di programmazione economica, atti programmatori generali e di settore;
f) la tutela dei diritti delle opposizioni;
g) la possibilità per ogni singolo Consigliere di esercitare un controllo sui processi decisionali, attraverso l'uso di strumenti di controllo ispettivo e la possibilità di sottoporre a costante verifica l'attività della Giunta e dell'amministrazione regionale;
h) la previsione che un procedimento di controllo o ispettivo possa concludersi con la proposta di una mozione di censura nei confronti di assessori o dirigenti regionali. L'approvazione della mozione non comporta obbligo di revoca o di dimissioni;
i) l'approvazione da parte dell'Assemblea delle linee di indirizzo per le nomine e verifica della relativa attuazione;
j) la definizione di procedure che consentano di verificare, in ordine alle nomine di competenza dell'esecutivo regionale, le ragioni delle scelte e le competenze dei nominati;
k) la definizione dei poteri delle Commissioni d'inchiesta, in modo da assicurare l'efficacia dei loro lavori.
Art. 32

(aggiunto comma 3 bis da art. 1 L.R. 7 novembre 2022, n. 18)

Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del Presidente della Giunta regionale
1. L'Assemblea legislativa può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata, per appello nominale, a maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto, comporta lo scioglimento dell'Assemblea e la decadenza della Giunta regionale.
3. I medesimi effetti previsti dal comma 2 conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti l'Assemblea, all'annullamento dell'elezione dell'Assemblea o del Presidente della Regione, nonché in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente.
3 bis. In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente, che lo sostituisce anche in caso di assenza e impedimento temporaneo.
Art. 33
L'Ufficio di Presidenza
1. Nella prima seduta e quale primo atto, l'Assemblea legislativa procede all'elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, da due Segretari e da due Questori.
3. All'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Segretari e dei Questori, si procede con votazioni separate, a voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.
4. Il Presidente è eletto a maggioranza dei quattro quinti dell'Assemblea. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi di diritto il giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea. Dopo tale votazione, è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.
5. Per l'elezione dei Vicepresidenti, dei Segretari e dei Questori, ciascun Consigliere vota un solo nome. Vengono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.
Art. 34
Il Presidente dell'Assemblea legislativa
1. Il Presidente è oratore ufficiale dell'Assemblea legislativa e ne dirige i lavori secondo il Regolamento.
2. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
3. Convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.
Art. 35
Funzioni dell'Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente dell'Assemblea legislativa nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile dell'Assemblea, secondo modalità previste dal Regolamento.
2. L'Ufficio di Presidenza dispone di servizi generali per le attività dell'Assemblea; ha alle proprie dipendenze il relativo personale; amministra i fondi relativi al bilancio autonomo dell'Assemblea.
3. L'Ufficio di Presidenza promuove le attività d'informazione, di consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni assembleari.
4. L'Ufficio di Presidenza mantiene i rapporti con i Gruppi assembleari e, in conformità alle decisioni dell'Assemblea, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, personale e servizi; assegna contributi a carico del bilancio dell'Assemblea, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.
Art. 36
I Gruppi assembleari
1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. I Gruppi possono essere composti anche da un solo Consigliere, se egli rappresenta una lista che ha partecipato alle elezioni regionali.
3. I Consiglieri che non fanno parte di Gruppi formano un unico Gruppo misto.
4. I Gruppi, per le proprie attività e quelle dei singoli Consiglieri, ricevono contributi a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi, accertata all'insediamento dell'Assemblea.
Art. 37
Convocazione dell'Assemblea legislativa
1. L'Assemblea legislativa è convocata dal suo Presidente. Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno cinque giorni prima della seduta.
2. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea qualora lo richiedano o il Presidente della Regione ovvero un decimo dei Consiglieri regionali. I richiedenti ne informano i componenti dell'Assemblea.
3. Se il Presidente non provvede entro dieci giorni, l'Assemblea si riunisce di diritto il quinto giorno non festivo immediatamente successivo.
Art. 38
Le Commissioni assembleari
1. L'Assemblea legislativa istituisce Commissioni assembleari permanenti. Il numero, la composizione, le modalità di funzionamento e le competenze delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento.
2. È istituita per Statuto la Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali. La Presidenza è attribuita alle opposizioni secondo le procedure definite dal Regolamento.
3. I Gruppi assembleari designano i componenti le Commissioni, in relazione alla propria entità numerica, in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun Gruppo.
4. Tutti i Consiglieri regionali possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento al lavoro delle Commissioni permanenti.
5. Le Commissioni hanno la funzione preparatoria, referente e redigente delle leggi e dei regolamenti, nonché dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Assemblea, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
6. Le Commissioni possono assumere su determinazione dell'Assemblea, a maggioranza qualificata, poteri deliberanti sugli atti di competenza dell'Assemblea ad esclusione di leggi e regolamenti.
7. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, oppure sullo stato di attuazione di leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti amministrativi di loro competenza.
8. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano, riferendone periodicamente all'Assemblea, sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, sull'esercizio delle funzioni delegate e sull'attività amministrativa degli enti e delle aziende dipendenti.
9. La Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa, sulla contabilità generale e sull'amministrazione del personale.
10. I Presidenti delle Commissioni sono eletti con le stesse modalità e procedure fissate per l'elezione del Presidente dell'Assemblea. L'ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con quelli di componente l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
11. Il Presidente e i componenti della Giunta partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni e devono essere presenti ogni volta che viene richiesto.
12. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei componenti della Giunta nonché, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.
13. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere a tutti gli uffici della Regione l'esibizione di atti e documenti e, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, disporre ispezioni senza che sia opposto il segreto d'ufficio.
14. Le Commissioni si avvalgono, quando lo ritengono opportuno, della collaborazione di esperti.
Art. 39
Le Udienze Conoscitive
1. Le Commissioni assembleari possono consultare le rappresentanze della società civile e acquisire apporti di enti ed associazioni.
2. Per leggi e per atti amministrativi rilevanti le Commissioni indicono Udienze Conoscitive.
3. Le Commissioni possono tenere Udienze Conoscitive in merito alle designazioni per le nomine di competenza della Giunta, del Presidente o dell'Assemblea legislativa.
Art. 40
Le Commissioni assembleari speciali
1. L'Assemblea legislativa può istituire, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, Commissioni assembleari speciali con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti, oppure su ogni altra questione di interesse regionale.
2. L'Assemblea, inoltre, può istituire Commissioni speciali di ricerca e di studio su materie che comunque interessino la Regione.
Art. 41
Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini
1. La legge regionale istituisce, presso l'Assemblea legislativa, la Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini, ne stabilisce la composizione ed i poteri, disciplinando le modalità che ne garantiscano il funzionamento.

Note del Redattore:

Deliberazione legislativa n. 144/2004 approvata dal Consiglio regionale in seconda lettura nella seduta pomeridiana del 14 settembre 2004 a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, con il medesimo oggetto e nell'identico testo della deliberazione legislativa n. 137 del 1 luglio 2004, a norma dell' art. 123 della Costituzione Sito esterno.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15 ottobre 2004 e depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004. L'art. 45, comma 2, terzo periodo così recitava: "La carica di assessore è incompatibile con quella di Consigliere regionale".

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 2, comma 1, lettera f), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 13, comma 1, lettera a), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 15, comma 1, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 17 sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 19 sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 24, comma 4, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 26, comma 3, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 28, comma 2, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 49, comma 2, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 62, comma 3, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 469 del 14 dicembre 2005 pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 2006, n. 1 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 30 maggio 2005 e depositato in cancelleria il 1° giugno 2005, in riferimento agli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 1, 3 e 48 della Costituzione.

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