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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 106 dell' 1 agosto 2005

CAPO IV
ORIENTAMENTO E TIROCINI
Art. 23
Orientamento al lavoro
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2003, la funzione di orientamento al lavoro di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b) si esplica attraverso l'erogazione di servizi per il sostegno e l'aiuto alla persona nella ricerca di prima o nuova occupazione, anche mediante iniziative di accoglienza, informazione, accompagnamento e consulenza.
2. La Giunta regionale definisce, secondo quanto previsto all'articolo 35, comma 2, le figure professionali di riferimento e gli standard di servizio per l'orientamento. La Giunta regionale sostiene, inoltre, la qualificazione degli operatori e delle attività.
3. Le Province programmano i servizi di orientamento al lavoro perseguendo l'obiettivo della loro qualificazione e dell'integrazione con gli ambiti in cui la funzione di orientamento è esercitata dai soggetti del sistema formativo.
4. I Comuni, singoli o associati nelle forme di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), possono svolgere le funzioni di informazione e orientamento di cui all'articolo 32, comma 3, lettere a) e b), nel rispetto degli standard essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 34. Relativamente a tali funzioni i Comuni garantiscono adeguate forme di informazione e raccordo nei confronti delle Province.
Art. 24
Tirocini
1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini formativi e di orientamento, come definiti all'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali strumenti, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 25, comma 1, il datore di lavoro può essere costituito da imprenditore o da persona esercente una professione, ancorché senza lavoratori dipendenti. I tirocini sono attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal tirocinante.
3. I tirocini sono destinati ai cittadini dell'Unione europea, o provenienti da paesi non appartenenti ad essa, presenti, in condizione di regolarità, sul territorio regionale, in possesso dei requisiti di accesso come stabiliti all'articolo 30, comma 1 della legge regionale n. 12 del 2003. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante.
4. I soggetti promotori inviano copia delle convenzioni e dei progetti di tirocinio alla Direzione provinciale del Lavoro ed alla Provincia territorialmente competente, nonché alle rappresentanze provinciali confederali delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3, le quali ne informano le rappresentanze sindacali aziendali ove presenti.
5. Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.
6. I soggetti ospitanti e i soggetti promotori dei tirocini possono assegnare borse di studio in favore dei tirocinanti per la durata del tirocinio.
Art. 25
Soggetti promotori, durata e limiti quantitativi dei tirocini
1. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto agli articoli 5, 9 e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, adotta disposizioni, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, in relazione a:
a) i destinatari;
b) il rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed il personale operante presso i soggetti ospitanti di cui all'articolo 24, comma 2, con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, o, comunque, con un ruolo organizzativo chiaramente definito, ovvero in qualità di soci lavoratori, o liberi professionisti associati;
c) le professionalità ad alto contenuto specialistico che consentono di ospitare tirocinanti da parte di imprenditori e persone esercenti professioni, anche senza lavoratori dipendenti;
d) la durata massima dei tirocini, che non può superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità, prevedendo altresì le condizioni per le eventuali sospensioni temporanee, che dovranno essere concordate nel progetto di tirocinio; le verifiche e, per i tirocini realizzati nell'ambito della programmazione della Regione e delle Province, le eventuali sanzioni in caso di inadempienze.
2. La Giunta regionale può altresì individuare condizioni di maggior favore per i tirocini rivolti a soggetti in condizione di svantaggio, allorché realizzati presso le cooperative sociali ed i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991 Sito esterno.
3. Possono, in particolare, promuovere tirocini:
a) le Province;
b) le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;
c) le istituzioni scolastiche statali e paritarie, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;
d) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale;
e) le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario in quanto esercitano funzioni di orientamento ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 9 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20);
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti individuati dalla Giunta regionale e relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale;
g) le Aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;
h) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 32, comma 2, secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale;
i) i Comuni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi degli articoli 39 e 40, all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti, che sono definiti dalla Giunta regionale;
j) gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5.
4. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dagli articoli 5, 9 e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 Sito esterno (Norme in materia di promozione dell'occupazione).
Art. 26
Qualificazione dei tirocini
1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, definisce i criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite.
2. Le Province, per le finalità di cui all'articolo 24, comma 1, promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso:
a) il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione dei tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati;
b) l'eventuale rimborso di spese e assegni di frequenza in favore dei tirocinanti, nonché l'eventuale assunzione dell'onere della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro;
c) azioni di supporto all'esercizio di funzioni orientative e formative da parte dei soggetti ospitanti dei tirocini;
d) attività di servizio per agevolare l'incontro fra soggetti ospitanti e tirocinanti.
3. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori di cui all'articolo 25, comma 3 e le parti sociali.

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