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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

Art. 13
Sostegno alla stabilizzazione del lavoro
1. Al fine di sostenere l'acquisizione di condizioni lavorative stabili, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'Unione europea e in particolare della direttiva 1999/70/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nella quale si assume il contratto di lavoro a tempo indeterminato quale forma comune dei rapporti di lavoro, la Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, intervengono, in relazione al mercato del lavoro, mediante:
a) incentivi alla trasformazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle situazioni ad elevato rischio di precarizzazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d); tali incentivi si applicano anche alle trasformazioni nella forma del socio lavoratore di cooperativa come definito dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 Sito esterno (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
b) concessione di assegni formativi individuali e predisposizione di percorsi formativi qualificati a favore di lavoratori occupati sulla base di rapporti di lavoro non subordinati e dei rapporti di cui all'articolo 11, comma 1, lett. d), al fine di favorirne l'occupabilità attraverso il rafforzamento delle competenze;
c) offerta alle persone di servizi e strumenti, fra i quali anche i bilanci di competenza, per valorizzare e rendere riconoscibili le competenze acquisite con le esperienze lavorative, ivi comprese quelle maturate nell'ambito di rapporti di lavoro non subordinato, ed i percorsi di istruzione e formazione professionale;
d) sostegno ai processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione del lavoro.
2. Al fine di modulare gli interventi del presente articolo in relazione alla diffusione delle tipologie contrattuali ed all'andamento del mercato del lavoro, la Giunta regionale stabilisce, sulla base delle previsioni del piano annuale di cui all'articolo 3, comma 3, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, i criteri per l'assegnazione da parte delle Province, previo procedimento ad evidenza pubblica, degli incentivi di cui al comma 1, lettera a). Ai fini dell'erogazione di tali incentivi la Giunta regionale stabilisce altresì, secondo lo stesso procedimento, le condizioni che, in relazione alla natura dei rapporti di lavoro ed alle situazioni personali, comportano elevato rischio di precarizzazione, nonché le caratteristiche, quali quelle dimensionali, settoriali e territoriali, delle imprese, che devono, comunque, operare nel rispetto delle condizioni normative e contrattuali vigenti.
3. La Giunta regionale stabilisce altresì, a seguito dei processi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6, i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera d).
4. La Regione e le Province promuovono accordi fra le parti sociali, a livello settoriale o territoriale, diretti a sostenere un utilizzo della normativa sui rapporti di lavoro e degli strumenti contrattuali orientato verso il miglioramento della qualità del lavoro e degli strumenti di tutela e di stabilizzazione delle condizioni lavorative, nonché a favorire il consolidamento sul territorio degli insediamenti produttivi.

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