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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5

NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 18 febbraio 2005

Art. 15
Disposizioni transitorie
1. Le attività di cui all'articolo 5, già in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. I responsabili delle strutture interessate, a tal fine, presentano al Comune domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e debbono partecipare ai corsi di formazione previsti al medesimo articolo 5 entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

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