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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5

NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 18 febbraio 2005

Art. 7
Esposizioni, competizioni, spettacoli
1. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioni organizzate da associazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero.
2. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.
3. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari é autorizzato dal Comune nel rispetto di apposite indicazioni tecniche emanate dalla Regione, che prevedano in particolare il materiale delle piste da corsa ed i requisiti strutturali e di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali.
4. L'attività circense è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di tutela degli animali, nonché i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.

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