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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5

Art. 9
Tutela dei volatili ornamentali
1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali é tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.
2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili é fatto divieto di:
a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;
b) mantenere i volatili legati a trespoli.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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