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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/07/2018
2. Testo Coordinato25/07/2013
3. Testo Coordinato29/03/2013
4. Testo Coordinato12/02/2010
5. Testo Originale18/02/2005

Data di pubblicazione della legge modificante : 22/10/2018

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5

Art. 4 bis
Disposizioni su terapie assistite dagli animali
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, intende promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, effettuate in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare e in accordo con il Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti dagli animali presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, detta linee guida per definire:
a) l'ambito e le modalità di applicazione delle attività e terapie assistite con gli animali;
b) i protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali impiegati;
c) le figure professionali coinvolte nei programmi di attività e terapia assistita con gli animali e la loro formazione.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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