Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/07/2018
2. Testo Coordinato25/07/2013
3. Testo Coordinato29/03/2013
4. Testo Coordinato12/02/2010
5. Testo Originale18/02/2005

Data di pubblicazione della legge modificante : 22/10/2018

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5

Art. 7

(modificato comma 2 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

Esposizioni, competizioni, spettacoli
1. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioni organizzate da associazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero.
2. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali di affezione non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.
3. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari é autorizzato dal Comune nel rispetto di apposite indicazioni tecniche emanate dalla Regione, che prevedano in particolare il materiale delle piste da corsa ed i requisiti strutturali e di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali.
4. L'attività circense è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di tutela degli animali, nonché i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

Espandi Indice