Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 27/07/2018 | ||
2. | 25/07/2013 | ||
3. | 29/03/2013 | ||
4. | 12/02/2010 | ||
5. | 18/02/2005 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 22/10/2018
LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5
NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate:
Art. 9
Tutela dei volatili ornamentali
1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali é tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.
2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili é fatto divieto di:
a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;
b) mantenere i volatili legati a trespoli.
Note del Redattore:
L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.