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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (2) (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Capo V
Aree di riequilibrio ecologico
Art. 53

(modificato comma 1 e sostitutito comma 4 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, abrogati commi 2 e 5 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, sostituiti commi 1 e 2 da art. 27 L.R. 18 luglio 2017, n. 16, poi sostituito intero articolo da art. 16 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)

Istituzione
1. All'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico provvede la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, previa verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione di livello regionale e sulla base dei criteri definiti attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12.
2. La proposta d'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico deve avere i seguenti contenuti minimi:
a) le finalità;
b) la perimetrazione in scala 1:10.000;
c) gli obiettivi gestionali specifici;
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la loro conservazione e valorizzazione.
3. Possono avanzare la proposta di istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico i comuni e le loro unioni, le province e la Città metropolitana di Bologna, previa consultazione delle associazioni ambientaliste ed agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e dei proprietari delle aree interessate.
Art. 54

(prima modificati commi 1, 2 e 6 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24 e abrogato comma 5 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24 poi sostituito comma 6 da art. 28 L.R. 18 luglio 2017, n. 16, in seguito sostituiti commi 1 e 6 da art. 17 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)

Gestione e pianificazione
1. Attraverso l'atto istitutivo la Giunta regionale attribuisce la gestione delle Aree di riequilibrio ecologico ai comuni o alle loro unioni.
2. Per la pianificazione dei territori compresi nelle Aree di riequilibrio ecologico si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 e di quelli dettati ... attraverso l'atto istitutivo.
3. Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e paesaggistici da parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.
4. I soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 2, assicurano in particolare:
a) la prevenzione, la conservazione, ricostruzione e rinaturalizzazione degli assetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
b) il controllo delle specie faunistiche e floristiche con la protezione di quelle autoctone minacciate di estinzione, la eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione ex situ delle specie rare;
c) il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività agro-silvo-pastorali ed, in generale, alle attività antropiche ammissibili;
d) il monitoraggio della qualità ambientale, dello stato dei ripristini e rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti.
5. abrogato.
6. I soggetti gestori comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione delle Aree di riequilibrio ecologico, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.
Art. 54 bis
Ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale
1. Qualora più comuni o più unioni siano interessati dalla presenza sul loro territorio di Aree di riequilibrio ecologico o di siti della Rete natura 2000 caratterizzati da vicinanza geografica, da ecosistemi tipologicamente simili, tali enti possono, previa intesa con la Regione, stipulare apposite convenzioni finalizzate alla gestione e alla conservazione delle Aree di riequilibrio ecologico o di siti della Rete natura 2000.
2. L'intesa di cui al comma 1 deve definire la durata, le finalità ed i reciproci impegni per garantire la conservazione e la valorizzazione delle Aree di riequilibrio ecologico e siti della Rete natura 2000.
3. La Regione può concorrere alle loro spese di gestione attraverso la concessione di appositi contributi finanziari, compresi quelli per gli investimenti volti alla loro conservazione e valorizzazione.
4. I singoli ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale potranno assumere una specifica denominazione che richiami la loro collocazione geografica.
5. Gli ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale entreranno a fare parte della rete regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell' art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell' art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

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