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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2018
2. Testo Coordinato27/07/2018
3. Testo Coordinato18/07/2017
4. Testo Coordinato30/05/2016
5. Testo Coordinato27/12/2011
6. Testo Coordinato06/03/2007
7. Testo Coordinato18/02/2005
8. Testo Originale18/02/2005

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2023

Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (2) (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 12

(modificata lett. f) comma 2 e sostituita lett. b) comma 4 da da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Programma regionale
1. Il Consiglio regionale provvede di norma ogni tre anni, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui all' articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), all'approvazione del Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di seguito denominato "Programma regionale".
2. Il Programma regionale contiene in particolare:
a) le priorità per l'attuazione, la gestione e la promozione del sistema regionale, il quadro finanziario generale, le risorse da utilizzare, i criteri di riparto, nonché la quota di cofinanziamento posta a carico degli Enti di gestione;
b) il rapporto relativo allo stato di conservazione del patrimonio naturale ricompreso nel sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000;
c) l'individuazione, sentiti gli Enti locali interessati, delle aree da designare quali siti della Rete natura 2000 da proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le eventuali proposte di revisione dei siti esistenti;
d) l'individuazione delle aree che possono essere destinate a Parco regionale ed a Parco interregionale da istituire con successivo atto legislativo;
e) l'individuazione delle aree che possono essere destinate all'istituzione delle Riserve naturali regionali;
f) l'individuazione delle aree che possono essere destinate a Paesaggio naturale e seminaturale protetto e ad Aree di riequilibrio ecologico da proporre all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità per la loro successiva istituzione;
g) l'individuazione delle aree che possono essere destinate ad Aree di collegamento ecologico di livello regionale da proporre alle Province per la loro esatta localizzazione;
h) le eventuali modifiche territoriali alle Aree protette esistenti da attuare secondo le stesse modalità previste per la loro istituzione, individuazione e designazione.
3. Al Programma regionale è allegato l'elenco delle Aree protette regionali con le relative integrazioni da proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il loro inserimento nell'elenco ufficiale nazionale, approvato ai sensi del combinato disposto dell' articolo 3, comma 4, lettera c), della legge n. 394 del 1991 Sito esterno e dell' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Sito esterno (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
4. Gli indirizzi del Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 definiscono:
a) gli obiettivi, le priorità e le azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale;
b) i criteri e gli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per le funzioni ad essi attribuite relativamente alle Aree protette ed ai Siti della Rete natura 2000, nell'attuazione del Programma regionale e nello svolgimento delle attività di gestione, di programmazione e di pianificazione di rispettiva competenza;
c) i criteri e gli indirizzi per il raccordo gestionale tra le Aree protette regionali, quella dei siti della Rete natura 2000 e quella delle Aree protette statali, con particolare riferimento alla pianificazione territoriale ed alla programmazione economica e sociale dei Parchi nazionali ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge n. 394 del 1991 Sito esterno, ed ai programmi nazionali ed alle politiche di sistema di cui all'articolo 1-bis della medesima legge.
Art. 13

(modificati comma 1 e 2 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, abrogato comma 4 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Funzioni regionali
1. La Giunta regionale stabilisce apposite linee guida metodologiche per la predisposizione, da parte degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità, di proposte finalizzate alla formazione del Programma regionale. Alla predisposizione del Programma regionale possono altresì concorrere, con la presentazione di specifiche proposte, le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, le Università operanti nella Regione, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e le organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.
2. Sulla base delle proposte pervenute, tenuto conto degli indirizzi dettati dal Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui alla legge regionale n. 3 del 1999, la Giunta regionale predispone la proposta del Programma regionale. La proposta, su cui la Giunta regionale acquisisce il parere dell' Osservatorio regionale per la biodiversità, viene trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione.
3. La Giunta regionale provvede all'attuazione del Programma regionale tramite:
a) il riparto annuale e poliennale delle disponibilità finanziarie distinto tra contributi per la gestione e per gli investimenti;
b) la programmazione di iniziative regionali rivolte alla conservazione ed alla promozione del sistema regionale e delle sue componenti.
4. abrogato.
5. Il provvedimento di riparto delle disponibilità finanziarie per le spese di investimento può prevedere anche l'utilizzo, in cofinanziamento, a favore prioritariamente delle Aree protette regionali e dei siti della Rete natura 2000, di risorse comunitarie, statali e regionali di settore. All'utilizzo di tali risorse possono partecipare anche le Aree protette statali nell'ambito di specifici progetti di interesse regionale.
Art. 14
Funzioni degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
1. Gli Enti di gestione partecipano alla formazione del Programma regionale attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini fissati dalle linee guida metodologiche di cui all'articolo 13, comma 1, e comunque almeno sei mesi prima del termine di validità del precedente Programma regionale, di un rapporto contenente:
a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine temporale di validità del Programma regionale;
c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico di livello regionale;
d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree di riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti ed i Siti della Rete natura 2000 di loro competenza gestionale, riferito al termine temporale di validità del Programma regionale.
Art. 15
Funzioni degli Enti di gestione dei parchi
1. abrogato.
Art. 16
Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane
1. abrogato.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell' art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell' art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

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