Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 15

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 113 del 31 luglio 2006

Art. 2
Oggetto della tutela
1. Sono oggetto della tutela di cui alla presente legge tutte le specie di anfibi, rettili e chirotteri presenti sul territorio emiliano-romagnolo, oltre alle specie particolarmente protette ai sensi del comma 2, nonché i loro habitat trofici, di riproduzione e di svernamento.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, sono considerate particolarmente protette:
a) le specie di cui agli Allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE;
b) le specie appartenenti all'Elenco Regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'articolo 6 della presente legge;
c) le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie o norme nazionali.
3. Per le specie ittiche sono fatte salve le disposizioni del regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna) in attuazione dell'articolo 31 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna).
4. E' consentita la raccolta in natura delle chiocciole (Molluschi Elicidi di interesse alimentare) solo per uso e consumo diretto, con un limite massimo giornaliero e personale di 1000 grammi.
5. Non è consentita la raccolta in natura di chiocciole e rane nei territori compresi all'interno del sistema delle aree protette ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) salvo diverse disposizioni degli enti di gestione competenti.
6. E' vietata la vendita di chiocciole e rane raccolte in natura; è consentito esclusivamente il commercio di chiocciole e rane provenienti da allevamento, la cui vendita deve essere accompagnata da certificazione rilasciata dal produttore, nella quale risulti la quantità e l'allevamento di provenienza.

Espandi Indice