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LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 15

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 113 del 31 luglio 2006

Art. 5
Monitoraggio
1. Ai fini della tutela della fauna minore viene predisposto un sistema di monitoraggio integrato a livello regionale, provinciale e delle aree protette, con il coinvolgimento di ARPA, degli istituti universitari, delle associazioni ed organismi scientifici riconosciuti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni di volontariato aventi finalità di tutela ambientale e di protezione animale, iscritte nei registri di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26").
2. Allo scopo di raccogliere, selezionare, coordinare e condividere i dati, possono essere stipulati protocolli di intesa fra i soggetti di cui al comma 1.
3. Gli esiti del monitoraggio di cui ai commi precedenti, sono finalizzati anche alla stesura del rapporto sullo stato di conservazione del patrimonio naturale regionale, facente parte del Programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, e alla predisposizione e aggiornamento delle liste di specie di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 della presente legge.
4. Il monitoraggio di cui ai commi precedenti riguarda anche i dati sulle catture o uccisioni accidentali delle specie dell'allegato D lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dello stesso.

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