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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 15

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 113 del 31 luglio 2006

Art. 7
Sanzioni
1. Chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
a) da 25 Euro a 250 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); qualora le violazioni riguardino le specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si applica la sanzione da 50 Euro a 500 Euro per ogni esemplare, nonché la confisca degli animali e il loro rilascio in ambienti idonei; qualora le violazioni siano inerenti a fini commerciali, si applicano sanzioni di importo doppio;
b) da 25 Euro a 250 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); qualora le violazioni riguardino specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si applica la sanzione da 500 a 5.000 Euro, nonché l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi;
c) da 10 Euro a 60 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c); qualora le violazioni riguardino specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si applica una sanzione da 20 Euro a 120 Euro;
d) da 20 Euro a 120 Euro in caso di violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d); qualora le violazioni comportino effetti negativi nei confronti di specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si applica la sanzione da 40 Euro a 240 Euro;
e) da 25 Euro a 250 Euro in caso di immissione sul mercato di specie autorizzate all'allevamento ad uso commerciale senza certificato redatto dall'allevatore, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
f) da 25 Euro a 120 Euro in caso di prelievo, detenzione, allevamento o uccisione per scopi di ricerca, ripopolamento, reintroduzione o per scopi amatoriali, in assenza dell'autorizzazione provinciale di cui all'articolo 4, comma 3;
g) da 20 Euro a 120 Euro in caso di prelievo e allevamento per attività didattiche da parte di scuole, enti o associazioni riconosciuti, senza la preventiva comunicazione alla Provincia, o a seguito di diniego ai sensi dell'articolo 4, comma 4, nonché la confisca degli animali e la liberazione in luoghi idonei.
2. I proventi, derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, sono riscossi dalle Province ed enti di gestione delle Aree protette e sono destinate al finanziamento delle attività di cui alla presente legge.

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