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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 15

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 113 del 31 luglio 2006

Art. 9
Promozione di ricerche ed azioni di salvaguardia
1. La Regione, le Province e gli Enti di gestione delle Aree Protette, anche con il coinvolgimento degli Enti Locali e dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, attuano e promuovono:
a) studi e ricerche finalizzati alla gestione e alla conservazione in situ ed ex situ della fauna minore ed in particolare alla valutazione dei possibili interventi di ripristino ambientale e di reintroduzione o ripopolamento;
b) la realizzazione e gestione di centri specializzati per lo studio e la conservazione, la riproduzione e la reintroduzione in natura delle specie appartenenti alla fauna minore;
c) l'acquisizione al pubblico demanio di aree naturali e semi-naturali particolarmente interessanti per la sopravvivenza di specie della fauna minore, con particolare riguardo per le specie di cui all'articolo 2, comma 2;
d) forme di diffusione delle conoscenze sulle specie oggetto di tutela e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, sul loro ruolo per il mantenimento degli equilibri ecologici e sulla importanza della tutela della biodiversità;
e) azioni e misure per contrastare l'abbandono e per contenere lo sviluppo delle popolazioni faunistiche alloctone, evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli animali alloctoni, ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale;
f) azioni di incentivazione finalizzate alla conservazione e gestione di habitat e specie della fauna oggetto di tutela della presente legge, sia in aree pubbliche che private, anche mediante convenzioni e accordi di programma.

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