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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 16

VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 113 del 31 luglio 2006

Art. 3
Aree pubbliche destinate al naturismo
1. Le autorità comunali possono destinare spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici alla pratica del naturismo.
2. Nelle aree pubbliche destinate al naturismo dovranno essere costruite semplici infrastrutture destinate a servizi che siano scarsamente visibili, non inquinanti, rispettose dell'ambiente e degli eventuali vincoli esistenti.
3. La gestione di tali aree potrà essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione applicando le tariffe previste dalle rispettive normative.
4. Nel caso di cui al comma 3, la concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.
5. Le amministrazioni comunali controllano l'attività svolta, il regolare allestimento delle infrastrutture e, in caso di riscontro negativo, revocano la concessione o la licenza.

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