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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 16

VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2018, n. 24

Art. 1
Finalità
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117, comma IV, della Costituzione Sito esterno, promuove le condizioni necessarie per garantire la possibilità di praticare il turismo naturista, al fine di valorizzare pratiche di vita sana e prevalentemente all'aria aperta che utilizzano anche il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale, attraverso il contatto diretto con la natura.

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