Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 16

VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2018, n. 24

Art. 4
Aree private destinate al naturismo
1. I privati che intendano aprire strutture destinate al naturismo, quali campeggi, alberghi, piscine, saune o altro, ad esclusione delle zone di demanio marittimo, dovranno attenersi, per l'utilizzo delle aree e per la realizzazione di manufatti, a quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) e dalle altre leggi vigenti che disciplinano il settore turistico.
2. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, e all'articolo 5 della presente legge.

Espandi Indice