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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 giugno 2006, n. 6

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 6
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della "Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola"
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore e unitamente alle associazioni cooperative, all'istituzione della "Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola", da costituire con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione abbia lo scopo di:
a) promuovere ed attuare ricerche, studi, convegni, seminari riguardanti il movimento cooperativo;
b) costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di documentazione sul movimento cooperativo.
3. I diritti della Regione Emilia-Romagna inerenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore all'uopo delegato.
4. I rappresentanti della Regione Emilia-Romagna negli organi della Fondazione sono nominati dal Presidente della Regione, in conformità alle normative regionali vigenti e secondo i criteri che saranno stabiliti nello Statuto della Fondazione stessa.
5. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio e può contribuire all'attività della Fondazione con un contributo finanziario che sarà stabilito dalla legge di bilancio.

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