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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 giugno 2006, n. 6

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

CAPO II
RAPPORTI ISTITUZIONALI
Art. 3
Consulta della cooperazione
1. Ai fini e per le attività indicate nella presente legge e fermo restando quanto previsto dallo Statuto della Regione Emilia-Romagna in ordine a partecipazione, informazione e consultazione dell'associazionismo, nonché le funzioni dell'organo previsto all'articolo 59 dello Statuto, è istituita presso la Presidenza della Giunta regionale la Consulta della cooperazione. Essa è composta:
a) dal presidente della Regione o da un suo delegato che la presiede;
b) da sei rappresentanti delle associazioni di cooperative maggiormente rappresentative operanti sul territorio regionale;
c) da tre membri esperti designati dalla Giunta regionale.
2. Alle riunioni della Consulta partecipano gli Assessori regionali competenti per le materie in discussione.
3. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Regione.
4. La Consulta è convocata dal Presidente, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5.
5. Il funzionamento della Consulta è disciplinato da un apposito regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente.
Art. 4

(abrogato comma 3 da art. 44 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Compiti della Consulta
1. La Consulta della cooperazione esprime pareri alla Giunta regionale in merito allo sviluppo della cooperazione, alle politiche economiche e sociali che coinvolgono o possono coinvolgere la cooperazione.
2. In particolare la Consulta si esprime:
a) in merito al coinvolgimento della cooperazione nei programmi e progetti regionali e territoriali che possono trarre contributo dall'esperienza cooperativa;
b) su proposte di legge e regolamenti della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa in materia di cooperazione;
c) in merito ai possibili interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo delle relazioni tra la Regione, le istituzioni locali e il sistema regionale della cooperazione.
3. abrogato.
4. La Consulta elabora un rapporto biennale sullo stato della cooperazione, sulle relative prospettive di sviluppo e sulle iniziative svolte in applicazione della presente legge. Gli esiti della funzione di Osservatorio svolta dalla Regione, di cui all'articolo 5, costituiscono, di regola, la base per l'elaborazione del rapporto. Tale rapporto verrà pubblicamente presentato in un'apposita Conferenza regionale della cooperazione; essa è finalizzata a favorire il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative nell'economia e nel territorio regionale, ed il rafforzamento dei rapporti tra la cooperazione ed i soggetti istituzionali.
Art. 5
Funzioni di Osservatorio
1. La Regione svolge funzioni di Osservatorio sulla cooperazione in Emilia-Romagna, con lo scopo di raccogliere ed elaborare informazioni di tipo economico, storico e sociologico sullo stato e sullo sviluppo della cooperazione regionale. Per lo svolgimento di tali funzioni la Regione può definire accordi o convenzioni con Unioncamere, associazioni cooperative di cui all'articolo 2, organizzazioni sindacali.
2. Gli esiti delle funzioni di Osservatorio costituiscono, di regola, la base per la elaborazione, da parte della Consulta di cui agli articoli 3 e 4, del rapporto biennale sullo stato della cooperazione.
Art. 6
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della "Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola"
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore e unitamente alle associazioni cooperative, all'istituzione della "Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola", da costituire con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione abbia lo scopo di:
a) promuovere ed attuare ricerche, studi, convegni, seminari riguardanti il movimento cooperativo;
b) costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di documentazione sul movimento cooperativo.
3. I diritti della Regione Emilia-Romagna inerenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore all'uopo delegato.
4. I rappresentanti della Regione Emilia-Romagna negli organi della Fondazione sono nominati dal Presidente della Regione, in conformità alle normative regionali vigenti e secondo i criteri che saranno stabiliti nello Statuto della Fondazione stessa.
5. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio e può contribuire all'attività della Fondazione con un contributo finanziario che sarà stabilito dalla legge di bilancio.

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