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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 8

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 (TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM)

(Legge di pura modifica alla L.R. 22 novembre 1999, N. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 100 del 10 luglio 2006

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'articolo 47 della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum) è così sostituito:
"Art. 47
Contributo per l'autenticazione delle firme
1. La Regione eroga i rimborsi nella misura di cui al comma 2 a copertura forfetaria delle spese, per l'autenticazione del numero minimo prescritto di firme, nel rispetto delle condizioni per cui:
a) sia stata dichiarata la regolarità della proposta di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 9;
b) sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e ad esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.
2. La Regione eroga le seguenti somme:
a) un euro per ogni firma nel caso di referendum abrogativo;
b) settanta (70) centesimi di euro nel caso della proposta di iniziativa popolare.
3. Per ottenere il rimborso di cui al comma 1 i promotori devono presentare, contestualmente al deposito degli atti di cui agli articoli 5 e 13, domanda scritta indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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