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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 luglio 2007, n. 10

NORME SULLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTE FORESTALI E DEI RELATIVI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007

Art. 9
Vigilanza e controllo
1. La vigilanza e il controllo del materiale forestale di moltiplicazione, di cui all'articolo 15 del decreto, e le relative ispezioni ufficiali sui fornitori autorizzati sono svolte dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.
2. Per le attività di controllo, oltre agli Enti di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto, la Regione può avvalersi delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni, anche in forma associata, e degli Enti di gestione dei Parchi, previa intesa con le amministrazioni interessate, nonché del Corpo forestale dello Stato previa specifica convenzione.

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