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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2012, n. 9

L.R. 29 marzo 2013, n. 2

Art. 34
1.
Dopo l'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 2 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 "Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28") è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 15 bis
Norme transitorie
1. La Giunta regionale può attuare disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1998 anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.
2. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla legge regionale n. 7 del 1998 già avviati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sino al compimento di tutti gli atti necessari alla conclusione dei medesimi procedimenti, anche qualora tale compimento abbia luogo negli esercizi successivi a quello in corso.".

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