Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

Art. 11
Prestiti
1. Agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione, nonché ai corsi degli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale e degli altri Istituti di grado universitario che rilasciano corrispondenti titoli accademici, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione, vengono concessi prestiti, tramite concorso. L'Azienda costituisce e gestisce un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti di cui al presente comma.
2. Il prestito di cui al comma 1 deve essere restituito, senza interessi, entro il termine massimo di un anno dall'accertamento della perdita dei requisiti di merito, secondo modalità definite dai bandi di concorso. Per studenti meritevoli ai sensi dell'articolo 10, comma 1, che risultino privi o carenti di mezzi, il prestito è a fondo perduto.
3. L'Azienda attiva, altresì, convenzioni con istituti di credito per la concessione di ulteriori prestiti, anche per favorire la mobilità internazionale, erogabili, tramite concorso, ai destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
4. I prestiti di cui al comma 3 sono cumulabili con le borse di studio, gli assegni formativi e i contributi di cui alla presente legge.

Espandi Indice